Atto di Opposizione a Decreto Ingiuntivo su crediti bancari - Mutuo - Fideiussione Omnibus - Incompetenza per territorio - Diritti del Consumatore

Studio Legale Nicola PATETE
Via Teano Appulo, n. 34– 71016 San Severo FG –Tel&Fax 0882370037
pec: patete.nicola@avvocatifoggia.legalmail.it


TRIBUNALE CIVILE DI BARI
Atto di citazione in opposizione
a decreto ingiuntivo n._______/2017 D.I. N.______/17 R.G.


PER: _________________residente in San Severo (FG) alla Via___________ n° __(C.F:____________________), rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Patete (C.F.: _____________________ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Severo (FG) alla Via Teano Appulo n. 34, come da procura speciale su foglio telematico allegata alla busta telematica contenente il presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni fuori udienza presso l'utenza fax 088370037. PEC: giuliani.nicola@avvocatifoggia.legalmail.it
opponente
CONTRO
la_______________________. denominata “_______________.”, con sede legale in_________________________, (P. Iva/C.F.:_______________), in persona del procuratore Dr.____________________, nella qualità di Responsabile Funzione Credito Anomalo Centro Sud Bari, elettivamente domiciliata in Bari alla Via ________________, presso lo Studio dell'avv._______________(C.F.:_____________),
opposta
premesso
  • Che in data____________ veniva notificato alla signora_________________ in ragione di un contratto di fideiussione omnibus, il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo N._________/2017 (R.G. n._______/2017 – Rep. n._____/2017) emesso in data __________ dal Giudice del Tribunale di Bari dott.____________, con in quale, ad istanza della___________________S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante per fusione la Banca__________________S.p.A, veniva ingiunto il pagamento della somma di € 56299,98, oltre agli interessi dalla domanda, ed alle spese di procedimento di ingiunzione, liquidate in € 2541,50 (di cui € 406,50 per esborsi ed € 2135,00 per compensi) oltre il 15% per spese generali, cap e iva come per legge, con apposizione della formula esecutiva in data______________________;
  • Che con il presente atto, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., l’esponente propone opposizione ad ogni effetto di legge avverso il suddetto provvedimento monitorio;
  • Che il decreto ingiuntivo opposto è ingiusto ed illegittimo e privo di ogni giuridico fondamento e dovrà essere revocato, per i seguenti
MOTIVI
1) Sospensione del presente Giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria in base all'art 5, comma 1 bis d. Lgs 28/2010;
In via preliminare, si eccepisce il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione da parte della___________________ BANCA S.p.A.
La controversia tra la parte opponente e la convenuta____________BANCA S.p.A. avente ad oggetto un rapporto di fideiussione omnibus che accede al rapporto di conto corrente ordinario della fallita Società______________________., è una controversia relativa a contratti bancari e rientra quindi tra quelle per le quali l'art 5, comma 1 bis d. Lgs 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità.
Infatti con la predetta espressione si devono intendere le controversie relative a contratti aventi ad oggetto operazioni o servizi bancari.
Pertanto, si chiede a questo Giudicante che sospenda il presente giudizio per consentire l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione come previsto dalla vigente normativa, poiché la causa proposta riguarda un contratto bancario, che coinvolge anche il caso di fideiussioni che accedono ai contratti bancari stessi;
2) Eccezione di incompetenza Territoriale del Tribunale Ordinario di Bari
In via preliminare si eccepisce il difetto di competenza per territorio del giudice adito, indicando come giudice competente quello del luogo ove è ubicata non solo la sede legale della fallita società debitrice “____________________ con sede in San Severo (FG) alla via_____________, ma anche e sopratutto quella del luogo di residenza della signora__________________, in quanto fideiussore omnibus solidale opponente, con residenza in San Severo (FG) alla via________________n.___
E’ da rilevare, preliminarmente, la totale mancanza di correttezza della___________ BANCA S.p.A. che, in palese spregio delle norme in materia di competenza territoriale, ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al giudice del luogo in cui la società stessa ha la sede operativa (Centro Anomalie Bancarie Sud), e ciò allo scopo di scoraggiare qualsiasi iniziativa difensiva dell’opponente che risiede nel Comune di San Severo.
In maniera puntuale e precisa, occorre ricordare all’opposta le norme dettate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali in materia di competenza:
A) l’art. 18 c.p.c., stabilisce che è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio;
B) l’art. 20 c.p.c., stabilisce che è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione.
C) l’art. 33, comma 2, lett. U, D.Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), stabilisce che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Tale ultima disposizione, tra l’altro già contenuta nell’art. 1469 bis, co. 3, n. 19 c.c., si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista ha stabilito la competenza territoriale esclusiva (foro esclusivo speciale: Cass. 8/3/05 n. 5007, Cass. Ord. 26/09/2008 n. 24262) del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile (Cass. Ord. 13/6/06 n. 13642; Cass. 29/4/05 n. 8980; Cass. 28/6/05 n. 13890; Cass. 8/3/05 n. 5007; Cass. SS. UU. 1/10/03 n. 14669; Cass. 28/06/2005 n. 13890).
Pertanto per le controversie insorte tra la Società____________Banche S.p.A., e l'opponente_________________, la competenza, dal punto di vista del territorio, spetta al giudice che sarebbe stato competente a conoscere della domanda del giudizio.
Si tratterà, quindi, del giudice del luogo in cui la convenuta ha la residenza o il domicilio, o, se questi non sono conosciuti, la dimora (art. 18, 1° comma c.p.c.) oppure del giudice del luogo in cui è stato commesso l’illecito che ha fatto sorgere l’obbligazione o del luogo in cui l’obbligazione risarcitoria deve essere adempiuta (art. 20 c.p.c.);
In specifico, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito dall'ingiunta rileva in ragione del luogo in cui è sorto il rapporto creditizio di conto corrente ordinario a cui accede la fideiussione omnibus solidale con la Banca____________ incorporata dalla ___________Banca S.p.A., ovvero presso l'agenzia bancaria di San Severo.
Il Decreto Ingiuntivo proposto dalla___________ Banca S.p.A. concerne infatti un rapporto obbligatorio sorto in virtù del contratto accessorio di fideiussione omnibus stipulato tra un ente Creditizio e una persona fisica.
Dunque, in punto di individuazione del giudice competente, debbono applicarsi le specifiche regole previste dal c.d. codice del consumo.
Infatti, giustamente, si ritiene incompetente il Tribunale Ordinario di Bari ritenendo competente, invece, quello della residenza del fideiussore_______________ ovvero il Tribunale di Foggia, atteso il fatto che la stessa_________________, nel rilasciare la fideiussione, non ha agito per interessi professionali attinenti alla società debitrice, con la conseguente applicabilità della Dir. Ce 93/13 e dunque l'inderogabilità del cd Foro del Consumatore.
Al riguardo, l'art. 63 cod cons. prescrive che il giudice competente a conoscere della domanda sia quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
A tale conclusione, infatti, si giunge per l'ovvio presupposto che il fideiussore Miglio Giuseppina non alcuna partecipazione né ruolo amministrativo nella fallita società debitrice principale, né lo stessa ha agito in esecuzione di “attività professionale” o di “collegamenti funzionali” con la società debitrice, ma ha agito solo per “scopi di natura privata”, ovvero quale persona fisica.
Per tali motivi la creditrice non avrebbe dovuto depositate il ricorso per ingiunzione presso il Tribunale di Bari, per la sola ragione di comodo e forza, per essere Bari la sede legale del Credito Anomalo Centro Sud Bari, ma chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo presso il competente Tribunale di Foggia.
Inoltre, La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sez. VI, 19 novembre 2015, C-74/15) ha infatti affermato che la DIRETTIVA CE 93/13 (ossia quella che ha vietato l’adozione delle clausole vessatorie ex artt 33 e ss cod. consumo) si applica anche a contratti di garanzia fideiussoria stipulati tra persona fisica ed ente creditizio quando tale persona fisica non ha alcun collegamento di natura professionale con la suddetta società”.
La Corte di Giustizia ha chiarito che non rileva l’oggetto del contratto ma la qualità dei contraenti, “a seconda che gli stessi agiscano o meno nell’ambito della propria attività professionale”, in quanto in tali casi opera comunque la Direttiva che tutela chi si trova in situazione di inferiorità nei confronti del professionista.
Nel caso di specie, il fideiussore _____________________ è stata ingiunta da un foro (Bari) che non corrisponde a quello della sua residenza (San Severo) né a quello di stipulazione del contratto di conto corrente bancario e del contratto di fideiussione omnibus solidale (San Severo): lo stesso foro risulta territorialmente incompetente sulla base del principio che il foro del consumatore è inderogabile.
La Corte di Cassazione (ex multis: v ordinanza 12 marzo 2014, n. 5703) ha inoltre chiarito che il foro del consumatore deve essere ritenuto prevalente rispetto a quello di cui può avvalersi controparte, anche in forza di fori alternativi: la competenza del giudice del luogo di residenza del consumatore è una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra e può riconoscersi l'esclusiva ed inderogabile competenza del foro del consumatore anche in ipotesi di fideiussioni rilasciate ad enti creditizi.
In conclusione, si chiede che venga accolta l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari che ha emesso il Decreto Ingiuntivo n.______/2017 per essere competente territorialmente il Tribunale di Foggia, in riferimento al luogo in cui è la sede legale (San Severo) del debitore principale fallito Società_____________., al luogo in cui è stato acceso il contratto di conto corrente bancario n. 62368 in data 20/10/2000 (agenzia della Banca___________di San Severo), al luogo di residenza del fideiussore omnibus solidale________________(San Severo), al luogo di stipula del contratto di fideiussione omnibus avvenuta in data 05/12/2000 (Agenzia della Banca__________ S.p.A. di San Severo), contratto accessorio di fideiussione contratto dall’opponente in qualità di consumatore (Ordinanza C-74/15 della Corte di Giustizia dell’UE e la Cassazione ord. n. 2543/15.
Pertanto, il Tribunale Civile di Bari è privo competenza a pronunciare sulla domanda ingiuntiva proposta dall'opposta/attrice, considerando i criteri determinativi della competenza territoriale previsti dall'art. 18 e ss. c.p.c., nonché dalla direttiva CE 93/13 e dalgi artt. 33 e ss. del c. cons.
3) Nullità e/o Inesistenza insanabile della notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo N. 4481/2017.
Il decreto ingiuntivo n. 4481/2017 opposto è stato notificato all'ingiunta a mezzo ufficiale giudiziario. Risulta firmato digitalmente dall’avvocato della parte ingiungente, unitamente alla procura, atti estratti in copia dal fascicolo informatico, a cui è allegato il decreto di accoglimento scaricato dal fascicolo informatico in quanto riportante la coccardina laterale e su foglio separato, ma privo dell'attestazione di conformità.
Orbene, la notifica di tale atto non è conforme a quanto previsto dalla legge in materia di notificazioni di atti telematici.
Si tratta evidentemente di una notificazione di una copia “semplice” (i.e.: priva dell’attestazione di conformità) di un  decreto ingiuntivo, che comporta, quale sanzione, una vera e propria inesistenza giuridica o quanto meno ad una nullità della notificazione.
L'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/2012 è prescritta per le copie informatiche di documenti analogici e per le copie dei documenti estratti dai registri informatici del Tribunale, tanto perché la parte che riceve la notifica abbia la certezza della conformità dell'atto, ovvero che l'atto notificato sia integralmente conforme all'originale.
Deve ricordarsi che le copie informatiche sono file con estensione.pdf e sono utili per le notifiche a mezzo ufficiali giudiziari o in proprio. Presentano la “coccardina”, la firma dell’avvocato o del giudice ed i numeri del provvedimento (R.G., numero dell’atto, repertorio, dati della registrazione…..).
Della copia informatica va attestata la conformità ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9, D.L. 179/12.
L’attestazione di conformità, che poi dovrà essere stampata, firmata e spillata unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo ed al decreto ingiuntivo telematico da notificare (sia nell’originale di notifica che nelle copie da notificare) ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, introdotto dall’art. 52 D.L. 90 del 24.06.2012.
Si tratta di copie informatiche di documento informatico ex art. 23 bis, co. 2, CAD, che si ottengono online mediante estrazione diretta dal fascicolo telematico.
Le copie informatiche necessitano sempre dell’attestazione di conformità secondo le modalità indicate dall’art. 16 - undecies commi 2 e 3 del D.L. 179/2012, introdotto dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83. In ogni caso anche il duplicato informatico, una volta stampato su carta, così come la copia informatica stampata su carta, costituisce a tutti gli effetti copia analogica ai fini delle notifiche in proprio a mezzo posta (o a mezzo Ufficiale Giudiziario).
In questo caso, però, la copia cartacea ottenuta dalla stampa del duplicato andrà munita dell'attestazione di conformità di cui al predetto art. 16 - undecies comma 1 del D.L. 179/2012
Pertanto si contesta l’effettiva conformità della semplice copia cartacea all’originale digitale (in assenza di una provata estrazione del documento digitale dal relativo fascicolo telematico del Tribunale di Bari) contenuto nel fascicolo telematico, con la conseguente inesistenza e/o nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto;
    1. Revoca del Decreto ingiuntivo n 4481/2017 per mancanza del requisito della certezza: mancanza di prove in relazione all'an e al quantum del credito vantato dalla____________ BANCA S.p.A.
La signora_______________ contesta il diritto dell'opposta alla richiesta di pagamento in ragione della fideiussione omnibus del contratto di conto corrente ordinario n....., sia nella sua entità , oltre che nella sua esistenza. La concessione del provvedimento monitorio, com'è noto, è subordinato ad un credito azionato certo, liquido ed esigibile. In particolare il requisito della certezza consiste nella necessità di prova scritta del credito azionato.
Orbene, si ritiene che il decreto ingiuntivo n._________/2017 opposto, risulti privo di idonea documentazione per la sua emissione. La Società______________BANCA S.p.A., infatti, ha allegato al ricorso introduttivo estratti conti probabilmente (perché privi della data) al solo periodo relativo ai mancati pagamenti da parte del debitore principale, mentre ha omesso una integrale documentazione dell'intero periodo relativo al conto corrente bancario n________ al fine di dimostrare tutte le movimentazioni di entrata ed uscita da parte del correntista. La documentazione offerta dall'opposta ha infatti soltanto valore indiziario e non appare sufficiente ad indicare con la certezza richiesta l'importo richiesto alla signora_________.
In breve, gli estratti conto, non consentirebbero l'opponente di verificare con correttezza il saldo: la mancata produzione degli estratti conto relativi all'intero arco temporale cui si riferisce il credito azionato che non consente al debitore di prendere contezza delle poste e delle causali che hanno originato il saldo del conto corrente, oggetto della pretesa creditoria, e comporta che il decreto ingiuntivo risulti privo del requisito necessario della certezza, pertanto non poteva essere emesso. Tale situazione non permette al fideiussore di esercitare compiutamente il difese di difesa, poiché non è possibile risalire ai meccanismi con cui la Banca ha individuato il proprio credito.
Vi è di più. Il decreto ingiuntivo è stato ottenuto dalla Banca in base al solo estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili ex a50 TUB. Orbene, si tratta di una prassi che si pone in contrasto con i principi base della nostra Costituzione, in quanto introduce un tipo di prova scritta anomala e, pertanto, illegittima che si pone in contrasto con gli artt. 634, 635, 636 e 642 c.p.c.
In ragione della scarna e insufficiente documentazione probatoria che provocato l'incertezza del credito potenzialmente vantato dal creditore, si chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5) Decadenza della garanzia fideiussoria per mancato esercizio di proprie istanze da parte della____________Banca S.p.A. ai sensi e agli effetti dell'art. 55 L. fall.
L'art. 55 comma 2 L. fall., stabilisce che i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione di fallimento, al fine di assicurare la pac conditio creditorum, ossia a consentire il concorso fra tutti i creditori del fallito. Pertanto l'obbligazione principale della società fallita _________________, deve considerarsi scaduta alla data di apertura della dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 07/07/2015. Da questa data decorre il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., comma 1, per esercitare i suoi diritti e proporre le proprie istanze nei confronti del debitore fallito, per non perdere il diritto nei confronti del fideiussore (al fine di evitare che la posizione del garante non resti indefinitivamente sospesa. Si tratta di un termine di decadenza: infatti, una volta esercitate le proprie pretese nei confronti del debitore principale nel termine semestrale (l’istanza del creditore deve essere necessariamente “giudiziale”, e cioè il ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass. n. n. 2898/1976), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. nn. 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e 6604/1994). Non costituisce pertanto valida “istanza” ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale (Cass. n. 283/1997) e neppure il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall’esecuzione (Cass. n. 1724/2016)) il creditore principale conserva i suoi diritti nei confronti del fideiussore nel termine di prescrizione ordinaria.
Orbene, nel caso specie, il fallimento della Società ____________________ è avvenuto con sentenza del Tribunale di Foggia del ____________n. _______ Reg. Fall. e, a dire dell'Ente creditizio___________BANCA, ha presentato alla curatela Istanza di insinuazione al Passivo senza indicare la data di deposito (l'udienza dell'adunanza era prevista per il _______ e l'ultima udienza per l'approvazione del stato passivo è del _________), mentre Il conto corrente del debitore principale è avvenuta il ________ (momento a decorrere dal quale il credito della banca verso il debitore principale fideiussore diventa esigibile), momento in cui è scaduta l'obbligazione principale. Da quel momento fino all'istanza di insinuazione al passivo sono decorsi più dei sei mesi previsti dall'art. 1957 comma 1, c.c.,
Pertanto, non avendo la Banca intimante presentato le proprie “istanze” nei confronti del debitore principale nel termine previsto dalla normativa in atto, deve concludersi per l'avvenuta decadenza della fideiussione omnibus che riguarda la sig.ra ___________, con la conseguenza che
    1. Nullità della garanzia fideiussoria per violazione del principio di correttezza e buona fede della ___________BANCA S.p.A.
Nel caso di specie la banca, nel corso del rapporto contratto con la società fallita, continuava a concedere finanziamenti al debitore principale, pur conoscendo le difficoltà economiche, forse confidando sulla solvibilità del fideiussore, ma senza mai informare quest'ultimo dei rischi che aumentava nel corso del tempo e senza chiederne la preventiva autorizzazione, in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
In particolare, nel caso – ricorrente nella specie – di fideiussione per obbligazione futura (articolo 1938 c.c.), la garanzia fideiussoria e’ nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
Il che si verifica quando la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, si’ che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all’interesse del fideiussore. (Cass. 394/2006; 11979/2013).
Nell'ambito delle fideiussioni omnibus, la banca ha peraltro un particolare onere di controllo della situazione finanziaria del debitore, non potendo, nell'accordare la fideiussione, limitarsi a fare affidamento esclusivamente sul patrimonio del garante, a fronte della manifesta incapienza del patrimonio dell'obbligato principale. La Cassazione ha, infatti,affermato che "l'istituto di credito, ancorché garantito da fideiussione, ha il dovere di comportarsi nei confronti del debitore principale secondo i criteri di una sana gestione del credito e che si ha un comportamento contrario alla buona fede (oggettiva) - sanzionato con l'inefficacia della garanzia fideiussoria - se, nonostante la prevedibile inadempienza del debitore, il creditore decide di procedere all'operazione fidando soltanto nella responsabilità del fideiussore " (Cass. civ., 1.7. 1998, n. 6414).
In conclusione, si chiede che venga dichiarata la nullità della garanzia fideiussoria per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, nullità della garanzia fideiussoria per non avere ricevuto la richiesta speciale di autorizzazione ai sensi dell’articolo 1956 c.c., per l’erogazione di ulteriore credito a favore di detta Società fallita.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, la sig.ra Miglio Giuseppina, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata
CITA
la Società Unione di Banche Italiane S.p.A. “__________ BANCA S.p.A. avente sede in________________alla via______ n°__, Partita IVA C.F.: _____________ in persona del procuratore Dottor__________________, nella sua qualità di Responsabile Funzione Credito Animalo Centro Sud Bari, giusta procura rilasciata dal Vice Direttore Vicario rappresentante legale pro tempore____________, elettivamente domiciliati in Bari alla via__________ n.____, presso lo studio dell'avvocato, a ___________comparire davanti al Tribunale di Bari, sezione e giudice unico designandi, presso la sua nota, alla pubblica udienza che ivi si terrà il giorno _________/2018, ore 9,30 e seguenti, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme dell’art. 166 c.p.c. ed a comparire dinanzi al giudice designato ex art. 168 bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini importa le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. ovvero che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni
Voglia l’On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa,
    1. in via preliminare, ma gradata in rito, sospendere il presente giudizio per consentire l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione come previsto dalla vigente normativa;
    2. in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale Ordinario di Foggia;
    3. in via preliminare, ma gradata in rito, dichiarare la nullità e/o la giuridica inesistenza insanabile della notificazione del ricorso per Decreto Ingiuntivo N. _____/2017, per mancanza dell'attestazione di conformità in base alla normativa vigente relativa al processo telematico;
    4. in via preliminare, ma gradata in rito, accertare e dichiarare la decadenza della fideiussione omnibus per effetto dell'art 55 l. fall., e dell'art. 1957 c.c., per i motivi in narrativa;
    5. nel merito, accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'invalidità e/o inefficacia e/o la decadenza della banca rispetto alla fideiussione prestata dalla sig.ra Miglio Giuseppina, per tutti i motivi esposti in narrativa;
    6. per l'effetto di quanto sopra, accogliere la presente opposizione e revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. _______/2017.
Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Salvo ogni altro diritto.
In via istruttoria:
Si producono i seguenti documenti:
  • originale atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo n. _____/2017;
  • comunicazione PEC atto di citazione in opposizione;
  • procura alle liti;
  • copia del Decreto Ingiuntivo n. ______/2017 notificato in data_____;
Con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari.
Dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato.
Il sottoscritto avv. Nicola Patete ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € 56.999,98 e che lo stesso verte in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
_______________
Avv. Nicola Patete

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