Atto di Opposizione a Decreto Ingiuntivo su crediti bancari - Mutuo - Fideiussione Omnibus - Incompetenza per territorio - Diritti del Consumatore
Studio
Legale Nicola PATETE
Via
Teano Appulo, n. 34– 71016 San Severo FG –Tel&Fax 0882370037
pec:
patete.nicola@avvocatifoggia.legalmail.it
TRIBUNALE CIVILE
DI BARI
Atto
di citazione in opposizione
a
decreto ingiuntivo n._______/2017 D.I. N.______/17 R.G.
PER:
_________________residente in San Severo (FG) alla Via___________ n°
__(C.F:____________________), rappresentata e difesa dall’Avv.
Nicola Patete (C.F.: _____________________ ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio sito in San Severo (FG) alla Via
Teano Appulo n. 34, come da procura speciale su foglio telematico
allegata alla busta telematica contenente il presente atto, il quale
dichiara di voler ricevere le comunicazioni fuori udienza presso
l'utenza fax 088370037. PEC:
giuliani.nicola@avvocatifoggia.legalmail.it
opponente
CONTRO
la_______________________.
denominata “_______________.”,
con sede legale in_________________________, (P.
Iva/C.F.:_______________), in persona del procuratore
Dr.____________________, nella qualità di Responsabile Funzione
Credito Anomalo Centro Sud Bari, elettivamente domiciliata in Bari
alla Via ________________, presso lo Studio
dell'avv._______________(C.F.:_____________),
opposta
premesso
- Che in data____________ veniva notificato alla signora_________________ in ragione di un contratto di fideiussione omnibus, il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo N._________/2017 (R.G. n._______/2017 – Rep. n._____/2017) emesso in data __________ dal Giudice del Tribunale di Bari dott.____________, con in quale, ad istanza della___________________S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante per fusione la Banca__________________S.p.A, veniva ingiunto il pagamento della somma di € 56299,98, oltre agli interessi dalla domanda, ed alle spese di procedimento di ingiunzione, liquidate in € 2541,50 (di cui € 406,50 per esborsi ed € 2135,00 per compensi) oltre il 15% per spese generali, cap e iva come per legge, con apposizione della formula esecutiva in data______________________;
- Che con il presente atto, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., l’esponente propone opposizione ad ogni effetto di legge avverso il suddetto provvedimento monitorio;
- Che il decreto ingiuntivo opposto è ingiusto ed illegittimo e privo di ogni giuridico fondamento e dovrà essere revocato, per i seguenti
MOTIVI
1)
Sospensione
del presente Giudizio per il mancato esperimento della mediazione
obbligatoria in base all'art 5, comma 1 bis d. Lgs 28/2010;
In via preliminare,
si eccepisce il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di
mediazione da parte della___________________ BANCA S.p.A.
La controversia tra
la parte opponente e la convenuta____________BANCA S.p.A. avente ad
oggetto un rapporto di fideiussione omnibus
che accede al rapporto di conto corrente ordinario della fallita
Società______________________., è una controversia relativa a
contratti bancari e rientra quindi tra quelle per le quali l'art 5,
comma 1 bis
d. Lgs 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di
procedibilità.
Infatti con la
predetta espressione si devono intendere le controversie relative a
contratti aventi ad oggetto operazioni o servizi bancari.
Pertanto, si chiede
a questo Giudicante che sospenda il presente giudizio per consentire
l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione come previsto
dalla vigente normativa, poiché la causa proposta riguarda un
contratto bancario, che coinvolge anche il caso di fideiussioni che
accedono ai contratti bancari stessi;
2) Eccezione di
incompetenza Territoriale del Tribunale Ordinario di Bari
In via preliminare
si eccepisce il difetto di competenza per territorio del giudice
adito, indicando come giudice competente quello del luogo ove è
ubicata non solo la sede legale della fallita società debitrice
“____________________ con sede in San Severo (FG) alla
via_____________, ma anche e sopratutto quella del luogo di residenza
della signora__________________, in quanto fideiussore omnibus
solidale opponente, con residenza in San Severo (FG) alla
via________________n.___
E’ da rilevare,
preliminarmente, la totale mancanza di correttezza della___________
BANCA S.p.A. che, in palese spregio delle norme in materia di
competenza territoriale, ha proposto il ricorso per decreto
ingiuntivo dinanzi al giudice del luogo in cui la società stessa ha
la sede operativa (Centro Anomalie Bancarie Sud), e ciò allo scopo
di scoraggiare qualsiasi iniziativa difensiva dell’opponente che
risiede nel Comune di San Severo.
In maniera puntuale
e precisa, occorre ricordare all’opposta le norme dettate dal
codice di procedura civile e dalle leggi speciali in materia di
competenza:
A) l’art. 18
c.p.c., stabilisce che è competente il giudice del luogo in cui il
convenuto ha la residenza o il domicilio;
B) l’art. 20
c.p.c., stabilisce che è competente il giudice del luogo in cui è
sorta o deve eseguirsi l’obbligazione.
C) l’art. 33,
comma 2, lett. U, D.Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del
Consumo), stabilisce che nel contratto concluso tra il consumatore ed
il professionista si considerano vessatorie le clausole che hanno per
oggetto, o per effetto, di stabilire come sede del foro competente
sulle controversie località diversa da quella di residenza o
domicilio elettivo del consumatore.
Tale ultima
disposizione, tra l’altro già contenuta nell’art. 1469 bis,
co. 3, n. 19 c.c., si interpreta nel senso che il legislatore, nelle
controversie tra consumatore e professionista ha stabilito la
competenza territoriale esclusiva
(foro esclusivo speciale: Cass. 8/3/05 n. 5007, Cass. Ord. 26/09/2008
n. 24262)
del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il
domicilio elettivo,
presumendo
vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede
del foro competente,
ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del
funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice
di procedura civile (Cass. Ord. 13/6/06 n. 13642; Cass. 29/4/05 n.
8980; Cass. 28/6/05 n. 13890; Cass. 8/3/05 n. 5007; Cass. SS. UU.
1/10/03 n. 14669; Cass. 28/06/2005 n. 13890).
Pertanto
per le controversie insorte tra la Società____________Banche S.p.A.,
e l'opponente_________________, la competenza, dal punto di vista del
territorio, spetta al giudice che sarebbe stato competente a
conoscere della domanda del giudizio.
Si
tratterà, quindi, del giudice del luogo in cui la convenuta ha la
residenza o il domicilio, o, se questi non sono conosciuti, la dimora
(art. 18, 1° comma c.p.c.) oppure del giudice del luogo in cui è
stato commesso l’illecito che ha fatto sorgere l’obbligazione o
del luogo in cui l’obbligazione risarcitoria deve essere adempiuta
(art. 20 c.p.c.);
In specifico,
l'incompetenza
per territorio del Tribunale adito dall'ingiunta rileva in ragione
del luogo in cui è sorto il rapporto creditizio di conto corrente
ordinario a cui accede la fideiussione omnibus
solidale con la Banca____________ incorporata dalla ___________Banca
S.p.A., ovvero presso l'agenzia bancaria di San Severo.
Il Decreto
Ingiuntivo proposto dalla___________ Banca S.p.A. concerne infatti un
rapporto obbligatorio sorto in virtù del contratto accessorio di
fideiussione omnibus
stipulato tra un ente Creditizio e una persona fisica.
Dunque, in punto di
individuazione del giudice competente, debbono applicarsi le
specifiche regole previste dal c.d. codice del consumo.
Infatti,
giustamente, si ritiene incompetente il Tribunale Ordinario di Bari
ritenendo competente, invece, quello della residenza del
fideiussore_______________ ovvero il Tribunale di Foggia, atteso il
fatto che la stessa_________________, nel rilasciare la fideiussione,
non ha agito per interessi professionali attinenti alla società
debitrice,
con la conseguente applicabilità della Dir. Ce 93/13 e dunque
l'inderogabilità del cd Foro del Consumatore.
Al riguardo, l'art.
63 cod cons. prescrive che il giudice competente a conoscere della
domanda sia quello del luogo di residenza o domicilio del
consumatore.
A tale conclusione,
infatti, si giunge per l'ovvio presupposto che il fideiussore Miglio
Giuseppina non alcuna partecipazione né ruolo amministrativo nella
fallita società debitrice principale, né lo stessa ha agito in
esecuzione di “attività
professionale”
o di “collegamenti
funzionali”
con la società debitrice, ma ha agito solo per “scopi di natura
privata”, ovvero quale persona fisica.
Per tali motivi la
creditrice non avrebbe dovuto depositate il ricorso per ingiunzione
presso il Tribunale di Bari, per la sola ragione di comodo e forza,
per essere Bari la sede legale del Credito Anomalo Centro Sud Bari,
ma chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo presso il competente
Tribunale di Foggia.
Inoltre, La Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (Sez. VI, 19 novembre 2015, C-74/15) ha
infatti affermato che
la DIRETTIVA CE 93/13
(ossia quella che ha vietato l’adozione delle clausole vessatorie
ex artt 33 e ss cod. consumo) si
applica anche a contratti di garanzia fideiussoria stipulati tra
persona fisica ed ente creditizio “quando
tale persona fisica non ha alcun collegamento di natura professionale
con la suddetta società”.
La Corte di
Giustizia ha chiarito che non rileva l’oggetto del contratto ma la
qualità dei contraenti, “a
seconda che gli stessi agiscano o meno nell’ambito della propria
attività professionale”,
in quanto in tali casi opera comunque la Direttiva che tutela chi si
trova in situazione di inferiorità nei confronti del professionista.
Nel caso di specie,
il fideiussore _____________________ è stata ingiunta da un foro
(Bari) che non corrisponde a quello della sua residenza (San Severo)
né a quello di stipulazione del contratto di conto corrente bancario
e del contratto di fideiussione omnibus
solidale (San Severo): lo stesso foro risulta territorialmente
incompetente sulla base del principio che il foro del consumatore è
inderogabile.
La Corte di
Cassazione (ex
multis:
v ordinanza 12 marzo 2014, n. 5703) ha inoltre chiarito che il foro
del consumatore deve essere ritenuto prevalente rispetto a quello di
cui può avvalersi controparte, anche in forza di fori alternativi:
la competenza del giudice del luogo di residenza del consumatore è
una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra e
può riconoscersi l'esclusiva ed inderogabile competenza del foro del
consumatore anche in ipotesi di fideiussioni rilasciate ad enti
creditizi.
In conclusione, si
chiede che venga accolta l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Bari che ha emesso il Decreto Ingiuntivo n.______/2017
per
essere competente territorialmente il Tribunale di Foggia,
in riferimento al luogo in cui è la sede legale (San Severo) del
debitore principale fallito Società_____________., al luogo in cui è
stato acceso il contratto di conto corrente bancario n. 62368 in data
20/10/2000 (agenzia della Banca___________di San Severo), al luogo di
residenza del fideiussore omnibus
solidale________________(San Severo), al luogo di stipula del
contratto di fideiussione omnibus
avvenuta
in data 05/12/2000 (Agenzia della Banca__________ S.p.A. di San
Severo), contratto accessorio di fideiussione contratto
dall’opponente in qualità di consumatore (Ordinanza C-74/15 della
Corte di Giustizia dell’UE e la Cassazione ord. n. 2543/15.
Pertanto, il
Tribunale Civile di Bari è privo competenza a pronunciare sulla
domanda ingiuntiva proposta dall'opposta/attrice, considerando i
criteri determinativi della competenza territoriale previsti
dall'art. 18 e ss. c.p.c., nonché dalla direttiva CE 93/13 e dalgi
artt. 33 e ss. del c. cons.
3)
Nullità
e/o Inesistenza insanabile della notificazione del ricorso per
decreto ingiuntivo N. 4481/2017.
Il
decreto ingiuntivo n. 4481/2017 opposto è stato notificato
all'ingiunta a mezzo ufficiale giudiziario. Risulta firmato
digitalmente dall’avvocato della parte ingiungente, unitamente alla
procura, atti estratti in copia dal fascicolo informatico,
a cui è allegato
il decreto di accoglimento scaricato dal fascicolo informatico in
quanto riportante la coccardina laterale e su foglio separato, ma
privo dell'attestazione di conformità.
Orbene,
la notifica di tale atto non è conforme a quanto previsto dalla
legge in materia
di notificazioni di atti telematici.
Si
tratta evidentemente di una notificazione di una copia “semplice”
(i.e.: priva dell’attestazione di conformità) di un decreto
ingiuntivo, che comporta, quale sanzione, una
vera e propria inesistenza giuridica o quanto meno ad una nullità
della notificazione.
L'attestazione
di conformità ai sensi dell'art. 16 bis
comma
9 bis
D.L. 179/2012 è prescritta per le copie informatiche di documenti
analogici e per le copie dei documenti estratti dai registri
informatici del Tribunale, tanto
perché la parte che riceve la notifica abbia la certezza della
conformità dell'atto, ovvero che l'atto notificato sia integralmente
conforme all'originale.
Deve
ricordarsi che le copie
informatiche
sono
file con estensione.pdf e sono utili per le notifiche a mezzo
ufficiali giudiziari o in proprio.
Presentano
la “coccardina”, la firma dell’avvocato o del giudice ed i
numeri del provvedimento (R.G., numero dell’atto, repertorio, dati
della registrazione…..).
Della
copia informatica va attestata la conformità ai sensi dell’art. 16
bis,
comma 9, D.L. 179/12.
L’attestazione
di conformità, che poi dovrà essere stampata, firmata e spillata
unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo ed al decreto ingiuntivo
telematico da
notificare
(sia nell’originale di notifica che nelle copie da notificare) ai
sensi dell’art. 16 bis,
comma 9 bis,
D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, introdotto dall’art.
52 D.L. 90 del 24.06.2012.
Si
tratta di copie informatiche di documento informatico ex
art. 23 bis, co. 2, CAD, che si ottengono online mediante estrazione
diretta dal fascicolo telematico.
Le copie
informatiche necessitano sempre dell’attestazione di conformità
secondo le modalità indicate dall’art. 16 - undecies commi 2 e 3
del D.L. 179/2012, introdotto dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83.
In ogni caso anche il duplicato informatico, una volta stampato su
carta, così come la copia informatica stampata su carta, costituisce
a tutti gli effetti copia analogica ai fini delle notifiche in
proprio a mezzo posta (o a mezzo Ufficiale Giudiziario).
In questo caso,
però, la copia cartacea ottenuta dalla stampa del duplicato andrà
munita dell'attestazione di conformità di cui al predetto art. 16 -
undecies comma 1 del D.L. 179/2012
Pertanto
si contesta l’effettiva conformità della semplice copia cartacea
all’originale digitale (in assenza di una provata estrazione del
documento digitale dal relativo fascicolo telematico del Tribunale di
Bari) contenuto nel fascicolo telematico, con la conseguente
inesistenza e/o nullità della notificazione del decreto ingiuntivo
opposto;
- Revoca del Decreto ingiuntivo n 4481/2017 per mancanza del requisito della certezza: mancanza di prove in relazione all'an e al quantum del credito vantato dalla____________ BANCA S.p.A.
La
signora_______________ contesta il diritto dell'opposta alla
richiesta di pagamento in ragione della fideiussione omnibus del
contratto di conto corrente ordinario n....., sia nella sua entità ,
oltre che nella sua esistenza. La concessione del provvedimento
monitorio, com'è noto, è subordinato ad un credito azionato certo,
liquido ed esigibile. In particolare il requisito della certezza
consiste nella necessità di prova scritta del credito azionato.
Orbene,
si ritiene che il decreto ingiuntivo n._________/2017 opposto,
risulti privo di idonea documentazione per la sua emissione. La
Società______________BANCA S.p.A., infatti, ha allegato al ricorso
introduttivo estratti conti probabilmente (perché privi della data)
al solo periodo relativo ai mancati pagamenti da parte del debitore
principale, mentre ha omesso una integrale documentazione dell'intero
periodo relativo al conto corrente bancario n________ al fine di
dimostrare tutte le movimentazioni di entrata ed uscita da parte del
correntista. La documentazione offerta dall'opposta ha infatti
soltanto valore indiziario e non appare sufficiente ad indicare con
la certezza richiesta l'importo richiesto alla signora_________.
In
breve, gli estratti conto, non consentirebbero l'opponente di
verificare con correttezza il saldo: la mancata produzione degli
estratti conto relativi all'intero arco temporale cui si riferisce il
credito azionato che non consente al debitore di prendere contezza
delle poste e delle causali che hanno originato il saldo del conto
corrente, oggetto della pretesa creditoria, e comporta che il decreto
ingiuntivo risulti privo del requisito necessario della certezza,
pertanto non poteva essere emesso. Tale situazione non permette al
fideiussore di esercitare compiutamente il difese di difesa, poiché
non è possibile risalire ai meccanismi con cui la Banca ha
individuato il proprio credito.
Vi è di più.
Il decreto ingiuntivo è stato ottenuto dalla Banca in base al solo
estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili ex a50
TUB. Orbene, si tratta di una prassi che si pone in contrasto con i
principi base della nostra Costituzione, in quanto introduce un tipo
di prova scritta anomala e, pertanto, illegittima che si pone in
contrasto con gli artt. 634, 635, 636 e 642 c.p.c.
In
ragione della scarna e insufficiente documentazione probatoria che
provocato l'incertezza del credito potenzialmente vantato dal
creditore, si chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5)
Decadenza
della garanzia fideiussoria per mancato esercizio di proprie istanze
da parte della____________Banca S.p.A. ai sensi e agli effetti
dell'art. 55 L. fall.
L'art.
55 comma 2 L. fall., stabilisce che i debiti pecuniari del fallito si
considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di
dichiarazione di fallimento, al fine di assicurare la pac conditio
creditorum, ossia a consentire il concorso fra tutti i creditori del
fallito. Pertanto l'obbligazione principale della società fallita
_________________, deve considerarsi scaduta alla data di apertura
della dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 07/07/2015. Da
questa data decorre il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.,
comma 1, per esercitare i suoi diritti e proporre le proprie istanze
nei confronti del debitore fallito, per non perdere il diritto nei
confronti del fideiussore (al fine di evitare che la posizione del
garante non resti indefinitivamente sospesa. Si tratta di un termine
di decadenza: infatti, una volta esercitate le proprie pretese nei
confronti del debitore principale nel termine semestrale (l’istanza
del creditore deve essere necessariamente “giudiziale”, e cioè
il ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in
via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di
legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del
creditore (Cass. n. n. 2898/1976), indipendentemente dal loro esito e
dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass.
nn. 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e 6604/1994). Non costituisce
pertanto valida “istanza” ex art. 1957 c.c., la notifica di un
atto stragiudiziale (Cass. n. 283/1997) e neppure il precetto
notificato dal creditore ma non seguito dall’esecuzione (Cass. n.
1724/2016))
il creditore principale conserva i suoi diritti nei confronti del
fideiussore nel termine di prescrizione ordinaria.
Orbene, nel caso
specie, il fallimento della Società ____________________ è avvenuto
con sentenza del Tribunale di Foggia del ____________n. _______ Reg.
Fall. e, a dire dell'Ente creditizio___________BANCA, ha presentato
alla curatela Istanza di insinuazione al Passivo senza indicare la
data di deposito (l'udienza dell'adunanza era prevista per il _______
e l'ultima udienza per l'approvazione del stato passivo è del
_________), mentre Il conto corrente del debitore principale è
avvenuta il ________ (momento a decorrere dal quale il credito della
banca verso il debitore principale fideiussore diventa esigibile),
momento in cui è scaduta l'obbligazione principale. Da quel momento
fino all'istanza di insinuazione al passivo sono decorsi più dei sei
mesi previsti dall'art. 1957 comma 1, c.c.,
Pertanto,
non avendo la Banca intimante presentato le proprie “istanze” nei
confronti del debitore principale nel termine previsto dalla
normativa in atto, deve concludersi per l'avvenuta decadenza della
fideiussione omnibus che riguarda la sig.ra ___________, con la
conseguenza che
- Nullità della garanzia fideiussoria per violazione del principio di correttezza e buona fede della ___________BANCA S.p.A.
Nel caso di specie
la banca, nel corso del rapporto contratto con la società fallita,
continuava a concedere finanziamenti al debitore principale, pur
conoscendo le difficoltà economiche, forse confidando sulla
solvibilità del fideiussore, ma senza mai informare quest'ultimo dei
rischi che aumentava nel corso del tempo e senza chiederne la
preventiva autorizzazione, in violazione dei principi di correttezza
e buona fede contrattuale.
In particolare, nel
caso – ricorrente nella specie – di fideiussione per obbligazione
futura (articolo 1938 c.c.), la garanzia fideiussoria e’ nulla ogni
qual volta il comportamento della banca beneficiaria della
fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al
rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione
del contratto.
Il che si verifica
quando la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il
peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore
principale, si’ che possa ritenersi che la banca abbia agito nella
consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza e,
quindi, senza la dovuta attenzione anche all’interesse del
fideiussore. (Cass. 394/2006; 11979/2013).
Nell'ambito
delle fideiussioni omnibus, la banca ha peraltro un particolare onere
di controllo della situazione finanziaria del debitore, non potendo,
nell'accordare la fideiussione,
limitarsi a fare affidamento esclusivamente sul patrimonio del
garante, a fronte della manifesta incapienza del patrimonio
dell'obbligato principale. La Cassazione ha, infatti,affermato che
"l'istituto di credito, ancorché garantito da fideiussione,
ha il dovere di comportarsi nei confronti del debitore principale
secondo i criteri di una sana gestione del credito e che si ha un
comportamento contrario alla buona fede (oggettiva) - sanzionato con
l'inefficacia della garanzia fideiussoria - se, nonostante la
prevedibile inadempienza del debitore, il creditore decide di
procedere all'operazione fidando soltanto nella responsabilità del
fideiussore " (Cass. civ., 1.7. 1998, n. 6414).
In conclusione, si
chiede che venga dichiarata la nullità della garanzia fideiussoria
per violazione dei principi di correttezza e buona fede
nell’esecuzione del contratto, nullità della garanzia fideiussoria
per non avere ricevuto la richiesta speciale di autorizzazione ai
sensi dell’articolo 1956 c.c., per l’erogazione di ulteriore
credito a favore di detta Società fallita.
Tutto quanto sopra
premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, la sig.ra
Miglio Giuseppina, come in epigrafe rappresentata, difesa e
domiciliata
CITA
la
Società Unione di Banche Italiane S.p.A. “__________ BANCA S.p.A.
avente sede in________________alla via______ n°__, Partita IVA C.F.:
_____________ in persona del procuratore Dottor__________________,
nella sua qualità di Responsabile Funzione Credito Animalo Centro
Sud Bari, giusta procura rilasciata dal Vice Direttore Vicario
rappresentante legale pro tempore____________, elettivamente
domiciliati in Bari alla via__________ n.____, presso lo studio
dell'avvocato, a ___________comparire davanti al Tribunale di Bari,
sezione e giudice unico designandi, presso la sua nota, alla pubblica
udienza che ivi si terrà il giorno
_________/2018,
ore 9,30 e seguenti, con invito a costituirsi nel termine di 20
giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme
dell’art. 166 c.p.c. ed a comparire dinanzi al giudice designato ex
art. 168 bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i
suddetti termini importa le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c.
ovvero che, in difetto di costituzione, si procederà in sua
contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni
Voglia l’On.le
giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione
disattesa,
- in via preliminare, ma gradata in rito, sospendere il presente giudizio per consentire l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione come previsto dalla vigente normativa;
- in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale Ordinario di Foggia;
- in via preliminare, ma gradata in rito, dichiarare la nullità e/o la giuridica inesistenza insanabile della notificazione del ricorso per Decreto Ingiuntivo N. _____/2017, per mancanza dell'attestazione di conformità in base alla normativa vigente relativa al processo telematico;
- in via preliminare, ma gradata in rito, accertare e dichiarare la decadenza della fideiussione omnibus per effetto dell'art 55 l. fall., e dell'art. 1957 c.c., per i motivi in narrativa;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'invalidità e/o inefficacia e/o la decadenza della banca rispetto alla fideiussione prestata dalla sig.ra Miglio Giuseppina, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto di quanto sopra, accogliere la presente opposizione e revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. _______/2017.
Dichiarare quindi
nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché
infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al
pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Salvo
ogni altro diritto.
In
via istruttoria:
Si
producono i seguenti documenti:
- originale atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo n. _____/2017;
- comunicazione PEC atto di citazione in opposizione;
- procura alle liti;
- copia del Decreto Ingiuntivo n. ______/2017 notificato in data_____;
Con
riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori
che si renderanno necessari.
Dichiarazione
di valore ai fini del contributo unificato.
Il
sottoscritto avv. Nicola Patete ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115 dichiara che il valore del presente procedimento è
pari ad € 56.999,98 e che lo stesso verte in materia di opposizione
a decreto ingiuntivo.
_______________
Avv.
Nicola Patete
Commenti
Posta un commento