TRIBUNALE DI MILANO 3732/2018 decreto ingiuntivo - Notifica a mezzo PEC - Duplicato - Attestazione di conformità - Assenza - Irrilevanza
TRIBUNALE DI MILANI SEZIONE V 3/04/2018 N. 3732
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Quinta Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.
Enrico Consolandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.
42110/2015 R.G. promossa da:
*** S.R.L. (c.f. *** ), con il patrocinio
degli avv. G. F.
ATTORE;
contro:
*** B.V. (C.F. *** ), con il patrocinio
dell’avv. F. L.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte Attrice:
1. Dichiarare la giuridica inesistenza del decreto
ingiuntivo n. NN/2015 – r.g. n. NN/2015 del 29/04/2015 per carenza
di sottoscrizione come in atti eccepita;
2. Ritenere e dichiarare la nullità della scrittura
privata del 2012 nella quale era stata convenuta la restituzione
delle somme in unica soluzione;
3. Nel merito ritenere e dichiarare che nulla è
dovuto dall’opponente all’opposta per le ragioni di opposizione
esposte in atti e verbali di causa;
4. per effetto di quanto sopra revocare, riformare o
comunque dichiarare con qualsiasi altra formula nullo e privo di
giuridica efficacia il decreto ingiuntivo opposto.
L’avv. G.F. contesta tutte le eccezioni formulate
da controparte e chiede che la causa Venga trattenuta in decisione
con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il
deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con vittoria di spese ed onorari come per legge.
Parte Convenuta:
nel merito:
- rigettare l’opposizione e le domande tutte della
controparte perché infondate in fatto ed in diritto per le causali
di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare il decreto
opposto;
- in ogni caso, condannare la *** Srl a pagare a
favore di *** BV la somma di Euro *** oltre
interessi come liquidati in decreto. Spese, diritti ed onorari
rifusi.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in
diritto
*** srl, introducendo il presente giudizio, si
opponeva ad un decreto ingiuntivo promosso da ***BV per il valore di
euro ***.
Tra le parti vigeva un rapporto contrattuale di
collaborazione nella distribuzione di prodotti telefonici a marchio
*** per cui la compagnia incassava le somme ricavate dalla vendita
dal dealer e gli riconosceva una percentuale del 15 %; l'accordo
prevedeva altresì che ***BV versasse mensilmente alla società
attrice degli anticipi sulle percentuali, al fine di garantire un
introito fisso a *** Srl. A garanzia di questo rapporto, la società
attrice avrebbe dovuto versare una fideiussione, destinata ad essere
escussa dalla convenuta opposta al momento dell'eventuale insolvenza
del dealer.
Con il decreto ingiuntivo fondato su fatture
insolute, *** intende recuperare quanto anticipato al dealer e non
saldato a mezzo dei ricavai delle vendite.
1. Sull'eccezione preliminare
Parte opponente eccepisce la carenza della autentica
sulla copia del decreto ingiuntivo notificato; in realtà *** BV
inviava telematicamente l'originale del provvedimento, circostanza
che risulta dall'esame condotto nell'udienza 14-gennaio-2016 della
ricevuta della notifica:
Risulta dunque notificata non già una copia, bensì
l'originale del provvedimento del giudice, che quindi non andava
autenticato dal difensore: si è rilevata la firma digitale del
giudice dott. Jacopo Blandini, unitamente a quella del cancelliere e,
non necessaria, ma pur sempre esistente, del difensore avv. F.L..
E' appena il caso di rilevare come per il documento
informatico in realtà non esista un solo originale, poiché si
tratta di documento unico per la sua logica interna e non per la
unicità del supporto: si parla per questo di duplicato, perché il
documento resta la stessa sequenza di bit sia quando viene scritto
che quando viene copiato, trasmesso ecc. In tal senso ciò che è
stato notificato è la stessa sequenza logica che il giudice ha
composto e sottoscritto digitalmente, il che non va all'evidenza
autenticato. In altre parole la garanzia non è la assunzione di
responsabilità del difensore – che comunque esiste già per la
sola trasmissione – bensì la firma digitale del giudice
riscontrata in udienza innanzi alla parte quando è stata trasmessa
la RdAC della notifica.
L'assunto sostenuto dal difensore di parte attrice
per cui “i file allegati al messaggio di posta elettronica sono
privi di quei requisiti tecnici che consentono di definire il
documento informatico come firmato digitalmente” è dunque tre
volte smentito nei fatti, perché sono state evidenziate tre firme su
quanto trasmesso.
Nemmeno vale obiettare che “la stampa di quei
file, non reca il contrassegno generato e riportato elettronicamente
in formato stampabile sulla copia analogica
che costituisce lo strumento mediante il
quale è possibile effettuare la verifica”, perché
è evidente che con la stampa si perde la firma digitale.
In realtà questa obiezione appare il frutto di una incomprensione
delle caratteristiche e del concetto stesso di firma digitale.
In ogni caso si osserva che la notifica del decreto
ingiuntivo ha consentito il pieno svolgimento dei diritti di difesa
ed in effetti la parte nel dedurre un (per altro insussistente) vizio
formale nulla aggiunge circa il pregiudizio che ne avrebbe sofferto.
Infine la doglianza circa la validità della firma
dell'avv. F.L. (non necessaria, peraltro, come detto, sul duplicato
informatico del decreto ingiuntivo originale firmato) non ha senso
nel momento in cui la stessa produzione di parte attrice a pag. 8 del
documento prodotto riporta:
La firma irregolare rilevata dal sistema è
probabilmente quella del provider sulla ricevuta di accettazione
poiché lo standard di firma delle ricevute PEC non è stato
aggiornato allo standard sha2, ma è rimasto a 128 bit, lo standard
previsto per altro dalle fonti normative e regolamentari della PEC:
la verifica di firma dà dunque esito irregolare perché non conforme
agli attuali regolamenti sulla firma digitale, che prevedono una
criptazione a 256 bit, ma ciò non toglie che la RAC sia regolare
perché conforme alla normativa sulla PEC.
L'eccezione va dunque rigettata.
2.Sui requisti per l'emissione del decreto
ingiuntivo.
La successiva eccezione circa la assenza dei
requisiti per la emissione del decreto ingiuntivo del pari non ha
pregio in quanto con l'opposizione, come ricorda il difensore di
parte opposta, viene introdotto un giudizio di merito sul diritto di
credito azionato e non già una revisione del procedimento monitorio.
3.Sul merito.
Omissis
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni
diversa istanza disattesa o assorbita, respinge la opposizione
avverso il decreto ingiuntivo di cui trattasi, per l'effetto
disponendo la apposizione della formula esecutiva.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla
parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € ***per
compenso d'avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.
Cosi' deciso in data 27/03/2018 dal TRIBUNALE
ORDINARIO di Milano.
il Giudice
Dott. Enrico Consolandi
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