Il delitto di uso di atto falso di cui al 489 c.p.- Testamento Olografo. CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 22 settembre 2015, n.38438

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 22 settembre 2015, n.38438
MASSIMA
Il delitto di uso di atto falso di cui al 489 c.p. è un reato istantaneo e non permanente, giacché la consumazione di esso si esaurisce con l'uso, essendo la protrazione nel tempo dei suoi effetti il risultato dell'azione cosi come compiuta. Qualora, peraltro, dello stesso documento falso venga successivamente reiterato l'impiego, la nuova attività dà luogo ad altro e distinto delitto di uso di atto falso. Infine, la condotta tipica è integrata dall'uso dell'atto falso, sorretto dalla consapevolezza, da parte del reo, della falsità dello stesso e dal dolo specifico di procurare a se’ un vantaggio.



CASUS DECISUS
La Corte territoriale di Palermo pronunciava sentenza di non diversi procedere per maturata prescrizione nei confronti del prevenuto ed in relazione al delitto di uso di atto falso (testamento olografo) di cui all’art. 489 c.p., confermando nel resto le statuizioni civili. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il difensore eccependo difetto di motivazione della decisione impugnata riguardo alla dichiarazione di estinzione, trattandosi di reato permanente per il quale i termini non sarebbero ancora maturati; vizio di motivazione attesa l'insufficienza delle argomentazioni relative agli accertamenti espletati in ordine alla falsità del testamento; contraddittorietà della motivazione riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, R.R.; mancato espletamento di una prova decisiva costituita dalla perizia sul testamento attesa l'incertezza degli accertamenti espletati; violazione di legge riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, difettando la prova della conoscenza della falsità del testamento; omessa pronunzia riguardo alla richiesta di riduzione della pena applicata in primo grado; omessa pronunzia da parte della Corte territoriale sulle censure relative alle statuizioni civili.



ANNOTAZIONE
di Valentina Spizzirri
La Corte di legittimità dichiara inammissibile il gravame proposto dalla difesa ai sensi dell’art. 616 c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, anche quelle sostenute dalla parte civile, considerato che tutti i motivi eccepiti sono destituiti di fondamento afferendo al merito della vicenda non sottoponibile la vaglio di legittimità. Tuttavia, dalla prima censura – relativa alla natura giuridica del reato - gli ermellini traggono un principio di diritto relativo al delitto di uso di atto falso ex art. 489c.p. di seguito riportato: il delitto di uso di atto falso di cui al 489 c.p. è un reato istantaneo e non permanente, giacche la consumazione di esso si esaurisce con l'uso. Dunque, la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti è il risultato dell'azione cosi come compiuta. Qualora, peraltro, dello stesso documento falso venga successivamente reiterato l'impiego, la nuova attività da luogo ad altro e distinto delitto di uso di atto falso. Infine, la condotta tipica è integrata dall'uso dell'atto falso, sorretto dalla consapevolezza, da parte del reo, della falsità dello stesso e dal dolo specifico di procurare a se un vantaggio.



TESTO DELLA SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 22 settembre 2015, n.38438 - Pres. Nappi – est. Positano
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di M.V. propone ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo, in data 24 giugno 2014, che in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, in data 15 febbraio 2013, appellata dall'odierna ricorrente, dichiarava non doversi procedere nei confronti della stessa con riferimento al delitto di cui all'art. 489 c.p., come ritenuto in sentenza, per essere lo stesso estinto per prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza con riferimento alle statuizioni civili in favore di R.R., R.F. e M.G..
2. La vicenda processuale aveva preso le mosse dal decesso di S.S., avvenuto per cause naturali, il (OMISSIS), componente di una famiglia facoltosa del palermitano, celibe e privo di eredi necessari. Dopo l'apertura della successione testamentaria sulla base del testamento olografo del (OMISSIS), che designava le odierne parti civili quali eredi universali, pur trattandosi di soggetti estranei alla cerchia familiare, ma che si erano occupati dell'assistenza del de cuius, sulla base di un secondo testamento olografo, datato (OMISSIS), M.V. aveva instaurato un'azione civile, curando anche la fase cautelare del sequestro giudiziario nell'ambito della quale i R. avevano proposto, in via riconvenzionale, querela di falso avverso il testamento pubblicato il (OMISSIS).
3. In sede penale imputata è stata giudicata responsabile, con sentenza del 15 febbraio 2013, del reato di uso di atto falso, ai sensi dell'art. 489 c.p., modificando l'originaria rubrica del delitto di cui agli artt. 485 e 491 c.p., sulla base della quale alla M. era stato inizialmente contestato di avere falsamente formato il testamento olografo datato (OMISSIS), a firma di S.S., apponendo la firma apocrifa di quest'ultimo.
4. La Corte d'Appello, rilevando che nelle more del giudizio era maturata la prescrizione del reato, ha emesso la decisione indicata in premessa, confermando la responsabilità, ai fini civili, della M. per il reato ex art. 489 c.p..
5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di M.V. lamentando:
- difetto di motivazione della decisione impugnata riguardo alla dichiarazione di estinzione, trattandosi di reato permanente per il quale i termini non sarebbero ancora maturati;
- vizio di motivazione attesa l'insufficienza delle argomentazioni relative agli accertamenti espletati in ordine alla falsità del testamento;
- contraddittorietà della motivazione riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, R.R.;
- mancato espletamento di una prova decisiva costituita dalla perizia sul testamento attesa l'incertezza degli accertamenti espletati;
- violazione di legge riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, difettando la prova della conoscenza della falsità del testamento;
- omessa pronunzia riguardo alla richiesta di riduzione della pena applicata in primo grado;
- omessa pronunzia da parte della Corte territoriale sulle censure relative alle statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo la difesa deduce difetto di motivazione della decisione impugnata riguardo alla dichiarazione di estinzione, trattandosi di reato permanente per il quale i termini non sarebbero ancora maturati, in considerazione del fatto che l'utilizzo del testamento si riferisce ad un giudizio civile non ancora definito davanti alla Corte Civile di Cassazione.
2. Con il secondo motivo il difensore lamenta vizio di motivazione ritenendo non esaurienti le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale riguardo alla decisività degli accertamenti espletati sulla presunta falsità del testamento. Il difensore dopo avere riportato otto pagine dei motivi di appello relativi esclusivamente ad una valutazione in fatto della vicenda rileva che tali deduzioni rendono 'conto dei vizi dell'impugnata sentenza e delle ragioni che ne impongono l'annullamento', ritenendo che le motivazioni non appaiono del tutto esaurienti.
3. Con il terzo motivo la difesa deduce contraddittorietà della motivazione riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa R.R., riportando sei pagine di motivi di appello relativi a valutazioni esclusivamente di merito in ordine alle dichiarazioni rese dai testi, agli accertamenti in fatto espletati e alle considerazioni del giudice di primo grado, concludendo che la Corte territoriale avrebbe fornito una motivazione contrastante con quanto emergeva dal contenuto dei motivi di appello.
4. Con il quarto motivo il difensore lamenta il mancato espletamento di una prova decisiva costituita dalla perizia sul testamento, attesa l'incertezza degli accertamenti espletati atteso che il consulente di parte dell'imputata avrebbe accertato l'autenticità del testamento muovendo una serie di critiche specifiche alla consulenza espletata in sede civile.
5. Con il quinto motivo la difesa deduce violazione di legge riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, difettando la prova della conoscenza della falsità del testamento oggetto delle giudizio civile, considerando che il consulente dell'imputata aveva espresso in due occasioni parere favorevole in ordine all'autenticità del documento.
6. Con il sesto motivo il difensore lamenta l'omessa pronunzia riguardo alla richiesta di riduzione della pena applicata in primo grado riportando, anche in questo caso, una pagina dei motivi di appello relativi alla congruità della pena.
7. Con l'ultimo motivo la difesa deduce l'omessa pronunzia della Corte territoriale sulle censure relative alle statuizioni civili. In particolare il difensore, dopo avere riportato per intero i motivi di appello, deduce, sostanzialmente, l'insussistenza del danno patrimoniale sofferto dalle parti civili poichè, non essendo passata in giudicato la sentenza civile, gli stessi non possono ritenersi eredi e, pertanto, non avrebbero potuto esercitare i diritti connessi a tale qualità. Per il resto, R.R. avrebbe, comunque, potuto liberamente adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei beneficiari, eventualmente dando esecuzione ai legati disposti dal de cuius.
8. Preliminarmente va rilevato che tutti i motivi d'impugnazione, per come formulati, sono inammissibili poichè il difensore si limita ad individuare le argomentazioni poste a sostegno del gravame facendo esclusivo riferimento ai motivi di appello che, riportati per esteso, riguardano quasi esclusivamente profili di merito e valutazioni in fatto del tutto precluse alla Corte di legittimità e generalmente non tengono conto delle analitiche motivazioni della decisione di secondo grado.
9. Il primo motivo è manifestamente destituito di fondamento poichè il delitto di uso di atto falso è un reato istantaneo e non permanente, giacche la consumazione di esso si esaurisce con l'uso;la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti è il risultato dell'azione cosi come compiuta. Qualora, peraltro, dello stesso documento falso venga successivamente reiterato l'impiego, la nuova attività da luogo ad altro e distinto delitto di uso di atto falso (Sez. 5, n. 288 del 13/02/1967 - dep. 06/06/1967, CARUSO, Rv.104450).
10. Il secondo motivo è inammissibile per quanto detto in premessa in quanto, attraverso il rinvio a ben otto pagine dei motivi di appello, che contengono esclusivamente valutazioni in fatto sulle minuziose caratteristiche delle diverse consulenze espletate, i parametri utilizzati e le considerazioni dei consulenti e periti, introduce solo profili di fatto che non possono trovare ingresso in questa sede. Va ribadito, infatti, che il sostrato fattuale della vicenda in ordine alla quale sono state elevate le imputazioni oggetto di giudizio, non può essere più posto in discussione in questa sede di legittimità, giacchè la relativa ricostruzione risulta del tutto plausibile e logica. In questa sede, va solo verificata la correttezza giuridica dell'affermata riconducibilità dei profili fattuali alle ipotesi di reato e tale verifica ha esito ampiamente positivo, posto che l'impianto giustificativo espresso dal giudice a quo non è affetto da errori di sorta.
11. In ogni caso, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, le censure sono manifestamente destituiti di fondamento in quanto l'affermazione della falsità del testamento in oggetto trova riscontro in un primo accertamento tecnico calligrafico espletato dai RIS di M., che ha concluso rilevando l'autografia del testamento datato 31 maggio 2010 e la falsità di quello datato 19 ottobre 2000. Negli stessi termini milita la consulenza tecnica di ufficio espletata in sede civile, che ha evidenziato l'apocrifìa del testamento in oggetto.
Sulla base di tali valutazioni, sia il Tribunale civile, che la Corte d'Appello di Palermo, hanno dichiarato la falsità del testamento e la nullità delle disposizioni in esso contenute.
12. Peraltro, tali conclusioni non appaiono, come evidenziato dai giudici di merito, in alcun modo inficiate dalle diverse e generiche contestazioni esposte nella relazione scritta del consulente dell'imputata, il quale - come si legge in sentenza - si è anche sottratto all'esame nel contraddittorio delle parti, in sede penale, rimanendo assente nel processo, nonostante diversi rinvii concesso dal Tribunale su istanza proprio della difesa al fine di consentirgli di comparire in aula.
13. Decisamente inammissibile è la terza censura, siccome attinente a questione prettamente di merito, quale, notoriamente è quella riguardante la valutazione delle risultanze processuali, che si sottrae al sindacato di legittimità ogni qualvolta, come nel caso di specie, sia assistita da motivazione congrua e formalmente corretta.
Ineccepibile, in particolare, risulta l'apprezzamento delle dichiarazioni di accusa della persona offesa, prudentemente vagliate nella loro credibilità ed attendibilità, sulla base dei parametri di giudizio che, per indiscusso insegnamento di questa Corte di legittimità, devono presiedere alla relativa valutazione. Vanno ribadite le considerazioni già espresse con riferimento al motivo precedente e puntualizzata in premessa dovendosi precisare che il difensore dopo avere riportato per esteso cinque pagine dei motivi di appello che riguardano esclusivamente valutazioni in fatto, in ordine alla presunta insufficienza delle dichiarazioni della persona offesa a sostenere il giudizio di colpevolezza della M., si è limitato, in maniera assolutamente generica, a rilevare che la Corte d'Appello avrebbe fornito una motivazione contrastante con quanto dedotto nei motivi d'impugnazione.
14. Inammissibile è la doglianza relativa al mancato espletamento di una prova decisiva costituita dalla perizia sul testamento, oltre che per le considerazioni relative al secondo motivo, atteso il chiaro esito degli accertamenti espletati in sede civile e penale, anche perchè la perizia non rientra nella categoria della 'prova decisiva' ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionarle ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012 - dep. 09/11/2012, Ritorto e altri, Rv. 253707).
15. Manifestamente infondata è la dedotta violazione di legge riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato poichè, come ben evidenziato dai giudici, sia di primo che di secondo grado, con motivazione giuridicamente corretta e aderente alle risultanze processuali, la condotta tipica è integrata dall'uso dell'atto falso, sorretto dalla consapevolezza, da parte dell'imputata, della falsità dello stesso e dal dolo specifico di procurare a sè un vantaggio. I giudici di merito hanno evidenziato, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite nei confronti dell'imputata enucleando quattro profili sulla base dei quali ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato.
16. Innanzitutto, lo S. non aveva alcun rapporto amicale o di confidenza con la M., che era una semplice locataria del suo immobile; in secondo luogo, nei mesi antecedenti la morte del testatore, come emerso dalla ricostruzione operata dalla parte civile, quest'ultimo non voleva neppure vederla, avendo avuto con essa alcuni dissapori; in terzo luogo, l'imputata non ha mai fornito alcuna spiegazione in merito alle modalità cui ottenne il possesso del testamento falso e, infine, era l'unica persona ad avere interesse specifico per tale documento e per il relativo lascito, per cui, cui prodest, se non ad essa?.
17. Del tutto inammissibile è la doglianza relativa omessa pronunzia riguardo alla richiesta di riduzione della pena applicata in primo grado poichè tali profili sono interamente assorbiti dalla declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato.
18. Infine, manifestamente infondata è l'omessa pronunzia della Corte territoriale sulle censure relative alle statuizioni civili poichè, attraverso il richiamo alla decisione di primo grado, la Corte territoriale ha fatte proprie e condiviso le attente valutazioni operate dal Tribunale. A riguardo, la stessa ricorrente nulla deduce riguardo alla sussistenza del danno non patrimoniale da reato, limitandosi a evidenziare taluni profili che escluderebbero la sussistenza del danno patrimoniale.
19. Ma tali ultime doglianze sono manifestamente infondate poichè parziali, contraddittorie e non pertinenti. Parziali, poichè esaminano solo la possibilità per R.R. di dare esecuzione al testamento in favore di beneficiari e legalitari (circostanza questa irrilevante ai fini della valutazione del pregiudizio che, comunque, sussisterebbe egualmente), contraddittorie poichè si sostiene contemporaneamente che lo stesso non era proprietario e, quindi, non era legittimato ad esercitare i diritti relativi a tale facoltà, ma nello stesso tempo si deduce che avrebbe potuto dare esecuzione, nella qualità di erede, alle disposizioni testamentarie; non pertinenti, poichè i profili non riguardano l'esistenza del pregiudizio patrimoniale, che risiede nell'oggettiva preclusione della gestione del compendio ereditario, soprattutto in considerazione del dato non contestato, derivante dagli effetti del sequestro giudiziario disposto dal giudice civile nel dicembre 2001.
20. Nello stesso senso milita l'impossibilità di riscuotere i diversi crediti ereditari, la necessità di richiedere una nuova autorizzazione regionale per aprire un differente impianto di distribuzione di carburanti, in conseguenza del disposto sequestro, nonchè l'attuazione di quegli adempimenti che richiedono la qualità di erede, di fatto paralizzati attraverso l'utilizzo strumentale del testamento falso in sede civile.
21. Alla pronuncia d'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00. Del pari, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in Euro 1.800, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute, nel grado, dalla parte civile che liquida in Euro 1800,00 oltre accessori come per legge, di cui Euro 1600,00 per onorari.


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