Famiglia e successioni SEPARAZIONE Prelievo da c/c cointestato: nella separazione va provata la provenienza delle somme ritirate. Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 – 17 luglio 2018, n. 18869
Corte di
Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 – 17 luglio 2018, n.
18869
Presidente Genovese –
Relatore Bisogni
Fatto e diritto
Rilevato che:
1. il tribunale di
Benevento, con sentenza n. 620/2015, in accoglimento della domanda
proposta da b.r. , nei confronti di s.s. , ha disposto lo
scioglimento della comunione legale fra i coniugi mediante versamento
in favore della sig.ra b. della somma di euro 81.669,80, pari al 50%
della somma prelevata dal sig. s. dal conto corrente cointestato con
la b. e versata su un conto corrente intestato in via esclusiva al s.
il 18 giugno 2004 e cioè sei giorni prima della omologazione della
separazione del 22 giugno 2004. il tribunale ha ritenuto infondata la
difesa del convenuto il quale ha dedotto che la somma in questione
corrispondeva allo stipendio percepito dal suo datore di lavoro e
alle entrate derivanti dalla sua attività amatoriale di musicista ed
era stata destinata al soddisfacimento di esigenze della propria
famiglia.
2. la corte di appello di
napoli, con sentenza n. 106/2017, ha respinto l’appello di s.s.
rilevando che non è stata offerta la prova della provenienza della
somma oggetto del giudizio dai proventi dell’attività
professionale e amatoriale del s. , che i titoli depositati sul conto
corrente erano anch’essi cointestati ai coniugi s. -b. , che non vi
era alcuna prova che le somme prelevate fossero state impiegate per
il soddisfacimento di esigenze familiari e anzi dalla deposizione del
figlio s.f. risultava il contrario.
3. ricorre per cassazione
s.s. che deduce: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 117
c.c. lett. b) e c) e dell’art. 178 c.c., in relazione all’art.
360 nn. 3 e 5 c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione dell’art.
115 c.p.c.., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio.
4. si difende con
controricorso b.r. .
Ritenuto che:
5. Il ricorso è
inammissibile. La ragione sottostante alla decisione della Corte di
appello è consistita nel ritenere fondato il diritto della B. sia
sotto il profilo della appartenenza della somma a un conto
cointestato, e quindi sulla base della disciplina della comunione
ordinaria, che sotto il profilo della appartenenza della somma alla
comunione de residuo fra i coniugi. Sotto entrambi i profili la Corte
di appello ha rilevato che, ai fini della esclusione del diritto
della B. , gravava sull’odierno ricorrente l’onere di provare la
provenienza delle somme prelevate dalla sua attività professionale e
amatoriale e la avvenuta destinazione delle stesse ad esigenze
familiari. Nessuna di queste circostanze è stata provata dal S.
secondo la Corte di appello che ha pertanto ritenuto le somme comuni
ab origine e comunque soggette al regime della comunione de residuo.
6. Il ricorrente non
censura, se non genericamente, la motivazione della Corte di appello
per ciò che concerne la applicazione delle norme in materia di
comunione e di comunione legale fra i coniugi. Non specifica inoltre
quali sono fatti i decisivi che la Corte di appello non avrebbe
valutato.
7. Va pertanto dichiarata
la inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara
inammissibile (rigetta) il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in
complessivi Euro 4.10.00 di cui 100 per spese, oltre spese
forfettarie e accessori di legge. Dispone omettersi nella
pubblicazione della presente sentenza l’indicazione dei nominativi
e dei dati identificativi delle parti.
Ai sensi dell’art. 13
c.1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13 comma 1 bis.
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