Divorzio: come si calcola la quota di Tfr spettante al coniuge

L'indennità dovuta al coniuge deve computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo. SEGUE

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L’art. 12 bis della legge sul divorzio si chiude stabilendo che la quota di TFR spettante al coniuge richiedente corrisponde al 40% dell’indennità totale, in relazione agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Calcolo ben descritto dalla sentenza della Cassazione n. 15299/2007, la quale chiarisce che: “l’indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo”.


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