MODELLO.RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES CPC ORDINANZA IN MATERIA POSSESSORIA
STUDIO LEGALE NICOLA PATETE
TRIBUNALE DI FOGGIA
RECLAMO EX ART. 669
TERDECIES CPC
PER:________________rappresentato
e difeso, giusta procura su foglio elettronico allegato al presente
ricorso contenuto nella busta telematica, dall’Avv.
_______________, elettivamente domiciliato presso il suo studio
in___________________. Pec: ____________________.legalmail.it
Reclamante
CONTRO
__________________________________, ed ivi residente alla
Via_________________, rappresentata e difesa dall’Avv._______________
Resistente
AVVERSO
Ordinanza
n._________ emessa in data___________ dal Tribunale di Foggia,
depositata in data ______________ nel procedimento civile di
reintegra nel possesso n. ____________R.G., dal
Giudice________________;
PREMESSO
IN FATTO
- Che, il ricorrente ha agito in giudizio proponendo domanda di reintegrazione nel possesso di un terreno sito in agro di____________ alla contrada_______, di cui al foglio_______, particelle __________ deducendo di aver stipulato in data _____________ un contratto di preliminare di compravendita avente ad oggetto il suddetto terreno con il_________________ (al quale era stato concesso in possesso temporaneo), con stipula del definitivo entro il__________ e di aver concesso in comodato d'uso gratuito il terreno medesimo al signor_____________, con obbligo della riconsegna il______________;
- Che controparte assumeva che il reclamante, avesse occupato il terreno, preparandolo per la semina dopo che era stato arato dal promissario acquirente;
- Che, a dire del resistente, il reclamante avrebbe integrato gli elementi dello spoglio del possesso, avendone precluso il godimento delle suddette proprietà: per tale motivo richiedeva la reintegra nel possesso;
- Che, nel procedimento n.___________________ R.G., per impossibilità, non addebitabile al reclamante, di ricevere le notificazioni di rito, il sig. _______________ non si costituiva e veniva dichiarato contumace;
- Che, sentito l'informatore, il Giudice emetteva ordinanza di accoglimento del ricorso possessorio, ordinando a__________________ di ripristinare i luoghi e di reintegrare____________ nel possesso del fondo.
L’ordinanza così come motivata è meritevole di
impugnazione.
Tanto premesso il sig._____________, come rappresentato e difeso, ai
sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.,
PROPONE
FORMALE RECLAMO
all'Ordinanza
n.____________ emessa in data_____________ dal Tribunale di Foggia,
depositata in data____________ N.___________ R.G., Giudice
Unico____________ notificata in data _______________, per i seguenti
MOTIVI
1) ERRATA VALUTAZIONE DEL GIUDICE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA
DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO (ANIMUS POSSIDENDI)
DEL RICORRENTE.
Il ricorso proposto dalla sig.ra_____________ ha ad oggetto il
terreno sito in ____________ alla contrada_________ al foglio
, particelle ___________
Il presupposto della domanda di reintegrazione nel possesso, avanzata
dalla ricorrente, si fondava, ma solo in apparenza, sull'esistenza di
un soggetto agente, e di una situazione di possesso, accompagnata
dalla privazione totale o parziale del bene, con carattere duraturo.
Con l'ordinanza n._____________ del_______________ il Giudice
_____________, ha ritenuto autore dell'occupazione del terreno il
signor Romano Luigi, ordinando a quest'ultimo la restituzione del
terreno e il ripristino dei luoghi, con conseguente condanna la
pagamento delle spese legali, basando la sua decisione sul
presupposto di esistenza del previsto animus spoliandi.
Ma i fatti ricostruiti dal ricorrente non corrispondono alla
realtà, sicché l’azione possessoria doveva essere ritenuta
infondata.
In primis, _____________ aveva, certo, un contratto di affitto
con la proprietaria del fondo, ma solo per il periodo a partire dal
12.03.2011 fino al 15.11.2013!
Ebbene, nell’ordinanza non è dato capire da quando sarebbe
iniziato il possesso da parte del Romano e fino a quando sarebbe
durato?
In effetti, si fa cenno ad una lettera di diffida per ingenerare
l’idea di un possesso in atto: in verità, al tempo della missiva
de qua, il Romano non stava esercitando nessun possesso.
L'informatore, tale__________, collaboratore dell'azienda agricola
della sig.______________, confermava l’esistenza di un contratto
d'affitto agrario tra il___________ e la ricorrente, senza fornire
informazioni su un qualsivoglia (allora attuale) possesso sine
titulo.
Infatti, quest’ultimo non precisava che quel contratto di affitto
si era concluso molto tempo prima e neanche accennava al fatto che su
quegli stessi terreni insistevano altri e diversi (più attuali)
contratti d’affitto (infra).
E sulla base di un tali assunti, il Giudice riteneva che fossero
stati integrati gli elementi tipici dello spoglio.
Ebbene, non si comprende da cosa lo abbia dedotto.
Infatti, come si dirà in seguito, la presenza del ____________ sui
terreni non era affatto dovuto ad una sua personale situazione di
possesso, bensì al legittimo svolgimento di legittima attività
lavorativa per conto di terzi (la di lui figlia____________):
infatti, successivamente al contratto stipulato dal _____________(poi
conclusosi – supra) ne era stato stipulato uno diverso dalla
figlia ________________ (infra).
____________, aggiungeva che il____________aveva espresso la volontà
di comperare il Fondo, ma ciò non corrisponde a vero! La realtà,
come si dirà in appresso è un’altra.
In definitiva, può affermarsi che l’informatore abbia posto in
essere una falsa rappresentazione della realtà, senz’altro
motivata da una sua personale ignoranza sulla vera situazione dei
fatti!
A dire della proprietaria del fondo, il______________, dopo la
scadenza di un comodato d'uso gratuito (CFR prime righe
dell’ordinanza n._____________), aveva occupato il terreno,
restituito in primo momento, effettuando la semina del grano.
Ebbene, sotto il profilo squisitamente giuridico, ciò, già di per
sé, escluderebbe il possesso lamentato, trattandosi di una
privazione non totale o parziale, e non avente un carattere
continuativo e duraturo: ebbene, a prescindere dalle altre e diverse
motivazioni che verranno in appresso fornite, la mancanza di tale
presupposto indefettibile per accoglimento della domanda di
reintegrazione doveva comportare il rigetto (e così non è stato!)
del ricorso possessorio.
Anche per questo motivo, l'ordinanza reclamata andrebbe così
riformata.
Difatti, la ricorrente sosteneva che il terreno fosse stato dato in
comodato gratuito a ___________con scrittura privata del 2.9.2016 con
obbligo di riconsegna alla data del 30.10.2016, già in possesso
temporaneo al promittente acquirente ____________ dalla data del
24.02.2016.
Orbene, oltre a segnalare la evidente confusione, in termini di
detenzione ed utilizzo del fondo in oggetto (anche con riferimento ai
necessari tempi di lavorazione del terreno per l'aratura e la semina
per la successiva raccolta del grano da parte di due diversi
soggetti, che di per sé esclude il compimento di atti da condurre ad
una privazione del possesso caratterizzati dall'aninus spoliandi),
va precisato che mai il resistente ha stipulato una scrittura
privata con la sig.ra_____________, avente ad oggetto un siffatto
comodato.
Controparte voleva precostituire “dal nulla” un termine per far
decorrere il presunto spoglio!
In vero uno spoglio da parte del____________ non v’è mai stato e
la cosa più grave (come si vedrà fra breve) è che la ricorrente ne
era ben consapevole!
Pertanto, il signor______________, per il tramite del sottoscritto
procuratore legale, disconosce formalmente il contenuto e la firma
autografa della scrittura privata del contratto di comodato gratuito
del 02.09.2016, ovvero impugna l'autenticità nella usa interezza e
in ordine alla sua sottoscrizione.
2) DECADENZA DALL'AZIONE DI SPOGLIO.
L’inesistenza della scrittura privata del 2.09.2016 con scadenza il
30.10.2016, priva di valore probatorio, comporta l'avvenuto decorso
del termine prescrizionale di un anno per l'esercizio dell'azione di
reintegrazione in possesso, ai sensi per gli effetti dell'art. 1168,
comma 1, c.c..
In effetti, tale presunto (falso) comodato è stato invocato proprio
al fine di ottenere una inusitata possibilità di auto-remissione in
termini, atteso che anche voler lamentare un possesso sine titulo,
esso dovrebbe considerarsi iniziato da molto più tempo del
rituale “anno” prima che l’azione si prescriva.
Stando così le cose il Giudice doveva considerare prescritto il
termine per l’esercizio dell’azione di reintegrazione:
occorrerebbe, all’uopo, una riforma dell’ordinanza alla luce del
presente reclamo, anche per questo motivo.
3) MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM DEL RICORRENTE.
La signora_____________ ha stipulato un contratto
di affitto agrario sul medesimo terreno (foglio______,
particelle___________________) con la signora______________,
che ha eseguito (e tutt'ora esegue) sui terreni un'attività
riconducibile a quella di coltivatore diretto.
La detentrice qualificata del fondo, ha manifestato in diverse
occasioni alla sig.ra __________i, l'intenzione di acquistare il
terreno, pervenendo anche alla definizione di un contratto
preliminare di vendita per l'importo di € 33.00,00, come da lettera
raccomandata del 10/11/2016 e del 31/01/2018 allegate.
Di tanto ne è perfettamente a conoscenza non solo____________ e la
proprietaria_____________, ma anche______________, promissario
acquirente, che dopo la stipulazione del contratto preliminare di
vendita del 24/02/2016, apprendeva dell'esistenza del contratto
d'affitto agrario con la sig.ra ___________ e dell'esistenza di
trattative per l'acquisto del terreno da parte di quest'ultima:
____________, immesso nel possesso temporaneo del fondo, vi trovava
il sig.____________, ma in ragione del fatto che quest'ultimo
lavorava i terreni nell’interesse della figlia________, attuale
detentrice del fondo stesso, ed in ragione di una valido ed efficacie
contratto d'affitto.
Difatti,
il fatto che la detenzione qualificata del terreno de quo da
parte della sig.ra__________ escluda qualsiasi attività di spoglio
da parte del sig. _____________ è dimostrata dal fascicolo aziendale
– AGEA del 17/11/2014, da quale risulta che il terreno in
Contrada_______al foglio ______ particella_________ è, appunto,
oggetto di contratto d'affitto agrario con il sig.___________, con
decorrenza dal 12/01/2015 al 30/09/2020 (particelle successivamente
passate in proprietà alla sig.ra___________che dunque è subentrata
nel rapporto di locazione), mentre le particelle__________sono
oggetto di contratto d'affitto agrario con la ricorrente dal
13/01/2015 al 15/11/2020.
In conclusione, la domanda di reintegrazione del possesso è stata
rivolta nei confronti di un soggetto che non ha compiuto nessuno
spoglio violento o occulto a norma dell'art. 1168 c.c., né impedito
al proprietario e al promissario acquirente di accedervi liberamente.
Pertanto, deve escludersi nella persona di_____________ la qualità
di autore dello spoglio, con il conseguente rigetto della domanda di
reintegrazione, in riforma dell'ordinanza oggetto di reclamo
3) ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL’ORDINANZA RECLAMATA EX ART. 669
TERDECIES U.C. C.P.C.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 669 terdecies
u.c. c.p.c. si allega al presente reclamo, che ne costituisce parte
integrante, istanza di sospensione dell’ordinanza reclamata,
pertanto, il sig. Luigi Romano come in epigrafe rappresentato e
difeso
CHIEDE
In via preliminare l’accoglimento dell’istanza di
sospensione dell’ordinanza reclamata;
Nel merito, Voglia, l’On.le Tribunale adito, in riforma
della reclamata ordinanza, per i motivi formulati, respingere il
ricorso possessorio in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed
in diritto; con vittoria di spese documentate e compenso
all’avvocato, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura
del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22%.
Si dichiara che per il valore e la materia della presente
controversia il contributo unificato è pari ad € 147,00.
In via istruttoria:
Si offre la seguente documentazione:
1)
Contratto d'affitto agrario del 14/01/2015;
2)
Contratto d'affitto agrario del 13/01/2015;
3)
Lettera raccomandata a/r del 31/01/2018;
4)
Lettera raccomandata a/r del 10/11/2016;
5)
Fascicolo AGEA di____________anno 2015
6)
Denuncia alla Procura della Repubblica del 16/03/2015
______________________ Lì
Avv.______________
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